Società di fatto ed estensione del fallimento

Anche in mancanza di deliberazione assembleare e successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall’art. 2361, comma II, Cod. Civ. è ammissibile lo svolgimento di attività di impresa da parte di società di capitali in società di fatto con altri, ed è ammissibile il fallimento in estensione nel caso in cui sia accertata l’insolvenza della società di fatto. Al contrario, un’interpretazione dell’art. 147, comma V, L. F. che conducesse all’affermazione dell’applicabilità della norma al solo caso di fallimento dell’imprenditore individuale in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost..

(Corte Costituzionale, 6 dicembre 2017, n. 255)