Stato di insolvenza e inadempimento di un solo credito
Il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un credito ingente, il quale sia indicativo dello stato d'illiquidità.
(Cassazione Civile, 28 marzo 2018, n. 7589)
L’omessa presentazione delle osservazioni ex art. 95, comma II, L.F. non comporta acquiescenza allo stato passivo
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, il creditore, il cui credito sia stato escluso, oppure ridotto, nel progetto predisposto dal curatore, può proporre eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti, pure nell'ipotesi ove non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ai sensi dell’art. 95, II comma, legge fallimentare, dovendosi escludere che l’omesso esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del citato giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 del codice di rito civile.
(Cassazione Civile, 24 agosto 2016, n. 17286)
Revoca della sentenza di fallimento ed interruzione del giudizio di opposizione allo stato passivo
La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all'accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo. Nel caso in cui il fallito ritorni in bonis, l’accertamento effettuato nella procedura fallimentare non ha valore di prova certa ed il creditore, per recuperare coattivamente le somme, dovrà munirsi di regolare titolo esecutivo e, quindi, per ottenerlo, provvedere alla prova del credito secondo le regole generali.
(Cassazione civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3957)
Il mutuo ipotecario e la revocatoria fallimentare
E’ sempre revocabile ex art. 67, comma I, n. 2, L.F. la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somme siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione. Il curatore del successivo fallimento può pertanto impugnare l’intera operazione per sentirne dichiarare l’inefficacia proprio perché diretta ad estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul mutuatario medesimo, oltre che a costituire una garanzia per i debiti preesistenti del medesimo.
(Cassazione Civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4513)
L’accertamento del credito e i suoi effetti
Il giudizio di opposizione allo stato passivo è un giudizio di accertamento del credito di cui si chiede il riconoscimento e pagamento all'interno della procedura fallimentare ed unicamente finalizzato all'accertamento al passivo. Pertanto, nel caso in cui il fallito ritorni in bonis, l’accertamento effettuato nella procedura fallimentare non ha valore di prova certa ed il creditore, per recuperare coattivamente le somme, dovrà munirsi di regolare titolo esecutivo e, quindi, per ottenerlo, provvedere alla prova del credito secondo le regole generali.
(Cassazione Civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3957)
Riforma della sentenza di fallimento ed inammissibilità del concordato
Se la sentenza dichiarativa di fallimento segue un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato poiché è nell'interesse del proponente il concordato a veder esaminati i motivi che hanno sancito l’insuccesso del concordato preventivo. Pertanto, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L.F., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti l’ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del Tribunale.
(Cassazione Penale, 25 gennaio 2018, n. 1893)
Crediti del professionista e prededuzione
Il credito del professionista che abbia svolto attività funzionali all'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento. Non può escludersi la funzionalità della prestazione, per gli effetti di cui all'art. 111 legge fallimentare per il semplice fatto che all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione sia conseguito il fallimento.
(Cassazione civile, 18 gennaio 2018, n. 1182)
Desistenza o rinuncia successiva alla dichiarazione si fallimento
La desistenza o rinuncia dell'unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento.
(Cassazione civile, 5 maggio 2016, n. 8980)
Società di fatto ed estensione del fallimento
Anche in mancanza di deliberazione assembleare e successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall’art. 2361, comma II, Cod. Civ. è ammissibile lo svolgimento di attività di impresa da parte di società di capitali in società di fatto con altri, ed è ammissibile il fallimento in estensione nel caso in cui sia accertata l’insolvenza della società di fatto. Al contrario, un’interpretazione dell’art. 147, comma V, L. F. che conducesse all’affermazione dell’applicabilità della norma al solo caso di fallimento dell’imprenditore individuale in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost..
(Corte Costituzionale, 6 dicembre 2017, n. 255)
Retrocessione dell’affitto di azienda e responsabilità per i debiti contratti dall’affittuario
In mancanza della deroga contenuta nell’art. 104-bis l.fall. per l’ipotesi di affitto di azienda stipulato dal curatore, la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione.
(Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23581)