Sì al fallimento anche senza risoluzione del concordato

Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del P.M. o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 L. Fall..

(Cassazione Civile, Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696)


Il criterio di funzionalità e la prestazione del professionista nell’ambito delle procedure concorsuali

Il credito del professionista, incaricato dal debitore di svolgere l’attività necessaria per l’accesso al concordato preventivo, è prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la prestazione è stata funzionale alle finalità della prima procedura (ossia del concordato preventivo). La valutazione della strumentalità della prestazione, ad opera del giudice di merito, avviene ex ante e riguarda la circostanza che l’intervento del professionista abbia contribuito “con inerenza necessaria” alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa. E’ inoltre, è necessario che il debitore venga ammesso alla procedura in modo che i creditori, a cui la proposta è rivolta, possano esprimersi su di essa.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 dicembre 2021 n. 42093)


La società per azioni fusa per incorporazione può fallire entro l’anno dalla fusione

Deve essere dichiarato il fallimento di una società per azioni, che in precedenza si era fusa per incorporazione in altra società azionaria, restando così cancellata dal registro delle imprese. Infatti, nonostante tutti i rapporti attivi e passivi della società fusa, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., proseguano in capo all’incorporante, l’incorporata può essere dichiarata fallita entro il termine annuale dalla sua cancellazione dal registro applicando anche alla fusione per incorporazione l’art. 10 l.fall..

(Tribunale di Catania, 11 dicembre 2021)


La prova dell’anteriorità del credito può essere desunta dal pagamento della fattura ancorché non registrata

L’anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo, come, per l'appunto, dal relativo pagamento.

(Cassazione Civile, ordinanza, 26 novembre 2021, n. 37028)


Società cooperativa Onlus che svolge attività commerciale e fallimento

È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545 -terdecies e 2082 c.c. e art. 1 L. Fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dall'art. 2545 -terdecies c.c., comma 2. II. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

(Cassazione Civile, 20 ottobre 2021, n. 29245)


Il curatore e l’azione contro la banca per abusiva concessione del credito

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

(Cassazione Civile, 14 settembre 2021, n. 24725)


Fallimento e accertamento della qualifica di socio occulto

Al fine dell'applicazione della L. Fall., art. 147, è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente nei rapporti interni, e dalla società occulta, cioè realmente esistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto.

(Cassazione Civile, 13 settembre 2021, n. 24633)


L’onere di dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza può essere assolto tramite presunzioni semplici

La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della L.F., art. 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza; oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (nella specie, la Corte ha sottolineato che rilevano senz'altro le notizie di stampa tenendo debitamente in considerazione le caratteristiche delle stesse, il numero e la tiratura nazionale delle medesime; il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso).

(Cassazione Civile, 31 agosto 2021, n. 23650)


Sulla desistenza del creditore procedente in sede di reclamo

In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 27 luglio 2021, n. 21503)


Sul fallimento in estensione di una società di fatto ex art. 147 L.F.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occorre avere riguardo all’indebitamento della società di fatto in sé e per sé e non all’indebitamento pregresso di una delle socie di fatto, perché il fallimento in estensione opera seguendo la direzione società di fatto - socio e non viceversa; tuttavia occorre considerare che proprio perché la società di fatto non ha una contabilità sua propria, appunto perché non esiste una società formalizzata, per stabilire se esiste un indebitamento della società di fatto che determini poi il fallimento in estensione, occorre considerare se successivamente alla costituzione di detta società vi siano debiti insorti iscritti nella contabilità delle società socie e di quale entità sia il suddetto indebitamento.

(Corte d’Appello di Firenze, 6 luglio 2021)