Crediti litigiosi tra fenomeno successorio e tacita rinuncia del credito

Anche in conseguenza della obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 118, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo, si determina l’estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all’ente, ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio. Ove il credito litigioso pendente non sia stato portato, o dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo abbia perciò incluso tra le voci dell’attivo da realizzare, si deve legittimamente ritenere che esso ab origine sia stato tacitamente rinunciato dalla società e quindi non possa formare oggetto di recupero giudiziale in forza della legittimazione successoria dei soci a seguito della estinzione della società fallita.

(Cassazione Civile, 22 maggio 2019, ordinanza n. 13291)


Non solo i bilanci per la prova della non fallibilità

Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l. fall.: ciò che conta non è tanto la provenienza del documento dell’impresa, quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima.

(Cassazione Civile, 15 aprile 2019, n. 10509)


Legittimazione del liquidatore a presentare istanza di fallimento in proprio

Il liquidatore di società a responsabilità limitata non può essere privato, ad opera dei soci, del potere-dovere di richiedere il fallimento della società che versi in stato di insolvenza, in quanto si tratta di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, la cui omissione risulta penalmente sanzionata.

(Cassazione Civile, ordinanza 15 aprile 2019, n. 10523)


I limiti della presentazione di una nuova proposta di concordato preventivo

In forza dell’estensione del principio normativo enunciato in tema di modifica della proposta di concordato dopo l’inizio delle operazioni di voto ex artt. 175-179 l.fall.), la nuova proposta depositata contestualmente alla rinuncia della precedente può essere valutata dal tribunale nel corso della stessa procedura, se non pendano istanze di fallimento, ove vengano desistite, mentre se non lo sono, deve essere esaminata la sussistenza dei presupposti di fallimento, non trascurando di considerare l’eventualità del superamento dell’insolvenza e non ricorra il carattere dilatorio e abusivo della nuova proposta, come può ravvisarsi nella presentazione di una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva.

(Cassazione Civile, 25 ottobre 2018, n. 27120)


Rilevanza dei bilanci degli ultimi tre esercizi

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2,l.fall.,i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

(Cassazione Civile, ordinanza 23 novembre 2018, n. 30516)


La legittimazione iure proprio dell’amministratore alla proposizione del reclamo alla sentenza di fallimento

L'amministratore di società di capitali è legittimato, iure proprio, alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, che patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità. Né rileva, una volta verificata detta strumentalità in astratto, al riguardo se al momento della dichiarazione di fallimento l'amministratore della società fosse ancora in carica ovvero già cessato dalla carica.

(Cassazione Civile 13 marzo 2019, n. 7190)


Fallimento della start-up innovativa

Non è soggetta a procedure concorsuali diverse dal sovraindebitamento, e non è quindi fallibile, la start up innovativa iscritta ininterrottamente per cinque anni nell'apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 31 d.l. n. 179/2012.

(Corte d’Appello di Bologna, 24 ottobre 2018, n. 2686)


Contabilità semplificata e spese processuali della fase prefallimentare

Nell'ipotesi di impresa non tenuta al deposito dei bilanci, il creditore, ex dipendente del debitore, non è in grado di conoscere l’eventuale superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 legge fall. e non può pertanto essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dal resistente se, nell'ambito dell’istruttoria prefallimentare, emerga il mancato superamento di dette soglie o dell’ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 15 L.F..

(Tribunale di Mantova, 7 marzo 2019)


Desistenza del creditore istante dopo la sentenza di fallimento

La desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione di fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso, poiché tale dichiarazione, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes, la cui persistenza non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante.

(Cassazione Civile, 11 marzo 2019, n.6978)


L'indebitamento complessivo deve emergere dalla contabilità alla data della decisione sul fallimento

Il superamento della soglia dell’esposizione debitoria deve verificarsi al momento dell’istanza di fallimento e non con riferimento all'ultimo o agli ultimi tre esercizi precedenti, come invece per i requisiti di fallibilità relativi all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi.

(Corte d’Appello di Torino, 23 novembre 2018)