Il curatore può vendere l’azienda anche prima del programma di liquidazione
Nei casi in cui il ritardo derivante dalle tempistiche necessarie per la redazione e la conseguente approvazione del programma di liquidazione impedisca il miglior realizzo del complesso aziendale, il curatore fallimentare può farsi autorizzare dal giudice delegato, previo parere del comitato dei creditori, ad alienare l’azienda al di fuori dal programma di liquidazione.
(Tribunale di Reggio Emilia, 24 maggio 2018)
Irragionevole durata della procedura fallimentare
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo (nel caso di specie una procedura fallimentare) ai sensi della Legge Pinto, il diritto all'indennizzo in favore di lavoratori, creditori del fallito, sorge per la semplice ammissione al passivo dei medesimi e per l'eccessiva durata della procedura. Il fatto che gli anzidetti lavoratori abbiano potuto giovarsi dell'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS e/o che abbiano ricevuto pagamenti parziali dei rispettivi crediti nel corso della procedura non vale ad eliminare radicalmente il diritto all'indennizzo potendo tutt'al più concorrere a ridurlo, se del caso, anche al di sotto dei limiti minimi previsti dalla legge e della CEDU.
(Cassazione Civile, 6 novembre 2018, n. 28268)
Crediti sorti in funzione della procedura
Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra pacificamente tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l. fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
(Cassazione Civile, 21 novembre 2018, n. 30114)
Responsabilità amministratori e risarcimento del danno
In caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili, dall'omessa tenuta della contabilità, che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge degli amministratori, in quanto tale potenzialmente lesiva, il danno non può essere quantificato in via automatica nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare. tale criterio differenziale può essere utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne ricorrano i presupposti.
(Cassazione Civile, ordinanza 3 ottobre 2018 n. 24103)
Il fallimento del comodante costituisce evento idoneo a determinare l’obbligo del comodatario di restituire l’immobile
In tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso.
(Cassazione Civile, 31 ottobre 2018 n. 27938)
Nulla spetta all'attestatore qualora la relazione da lui redatta sia risultata del tutto
Deve essere integralmente rigettata la domanda di ammissione al passivo del credito relativo al compenso del professionista che abbia attestato il piano di concordato preventivo quando la relazione da lui redatta sia risultata del tutto inidonea ad attestare la fattibilità del piano e, dunque, a supportare la domanda di concordato.
(Tribunale di Mantova, 28 settembre 2018)
Ultra-tardive e non imputabilità del ritardo
Le domande di insinuazione ultra-tardive possono essere presentate entro dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo qualora il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. La non imputabilità deve essere intesa in senso elastico e comprensiva di fattispecie eterogenee. Con riferimento ai crediti tributari, l’amministrazione finanziaria è tenuta al rispetto dell’art. 101, ultimo comma, l.fall. e la circostanza per cui i tempi di formazione dei ruoli e di emissione delle cartelle siano più lunghi non costituisce motivo di scusabilità.
(Cassazione Civile, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23159)
Esclusione del credito del sindaco inadempiente
Il credito per compenso professionale del sindaco della società fallita può essere interamente escluso dallo stato passivo, potendo la curatela opporre l'eccezione di inadempimento allorquando emerga che il professionista abbia violato i doveri imposti dalla legge ai componenti del collegio sindacale. (Nel caso di specie il Tribunale in composizione collegiale, pronunciandosi in sede di opposizione allo stato passivo proposta da un componente del collegio sindacale della società fallita – il quale lamentava l'esclusione del credito vantato a titolo di compenso professionale – ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dalla curatela e confermata dal giudice delegato di opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del professionista, essendo emersa dagli atti allegati in giudizio ed in particolare dalla relazione ex art. 33 l.f., una grave violazione - che ha avuto efficacia deterministica rispetto al dissesto della società fallita - da parte del collegio sindacale degli obblighi di allerta imposti dalla legge).
(Tribunale di Como, 17 Luglio 2018)
Conoscenza legale del fallimento e decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio
Anche se la dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, il termine trimestrale per la riassunzione decorre dal momento dell’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, indipendentemente dal momento in cui è stata dichiarata l’interruzione dall'autorità giudiziaria. La conoscenza “legale” del fatto interruttivo può cominciare a decorrere in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento medesimo, assistita da fede privilegiata.
(Cassazione Civile, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9578)
L’estensione del fallimento alla società di fatto insolvente
In caso di fallimento di un soggetto del quale si ipotizzi la partecipazione come socio di una società di fatto, al fine di estendere gli effetti del fallimento ex art. 147 L.F. alla società nonché agli altri soci occulti, oltre agli elementi per accertare l’esistenza di tale società (affectio societatis, pagamenti privi di causa) è necessario accertarne lo stato di insolvenza autonomo oppure che il tra socio fallito e la società di fatto vi sia identità di impresa tale da rendere inutile un autonomo accertamento dell’insolvenza.
(Tribunale di Catania, decreto 1 marzo 2018)