Fallito riabilitato e azione contro il curatore

Il fallito riabilitato, per difetto di legittimatio ad causam, non può rimettere in discussione l’operato degli organi della procedura ed in particolare del curatore, che è un organo del tutto peculiare poiché cumula la rappresentanza insieme del fallito e della massa, di talché non è in definitiva riconducibile né all’uno né all’altra. Le attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dei creditori in base al piano di riparto sono pertanto intangibili.
Tuttavia, il fallito che si ritiene danneggiato dall’attività del curatore può, dopo essere tornato in bonis, attivare la sola tutela risarcitoria e non pretendere di rimettere in discussione l’intangibile e conclusa attività di riparto dell’attivo.

(Cassazione Civile, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16132)