Legittima la clausola dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale che consente l’alienazione senza autorizzazione del tribunale
La modifica dell’atto di costituzione del fondo finalizzata ad inserire la possibilità per i coniugi ai concedere ipoteca sull’immobile compreso nel fondo patrimoniale, al fine di ottenere un nuovo finanziamento da parte delle banche per eliminare l’esposizione debitoria della società «unica o prevalente fonte di sostentamento della famiglia», anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, così anche evitando possibili azioni revocatorie, risponde all’interesse della famiglia, strettamente legato al risanamento dell’attività commerciale. Le parti possono sin dall’atto costitutivo derogare a quanto stabilito dall’art.169 c.c., lo possono legittimamente fare anche successivamente, apportando modifiche alla convenzione, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare.
(Cassazione Civile, 22 novembre 2023, n. 32484)