Convivenza e morte del comproprietario della casa familiare
E ‘applicabile l’art. 1 comma 42 L. n. 76/2016 la quale, in conformità alla riconosciuta rilevanza (anche costituzionale) della formazione sociale- famiglia di fatto, attribuisce al convivente di fatto superstite (nel caso di morte del proprietario della casa di comune residenza) il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
(Corte d’Appello di Catania, 19 aprile 2023, n. 703)