Per l’assegno devono essere valutate le aspettative sacrificate e le possibilità di miglioramento economico ancora esistenti

In tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo col fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti (nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere trascurata la riconducibilità della modesta condizione economica della donna alla comune determinazione del suo ruolo e di quello dell'allora marito in famiglia, dando altresì rilevanza al fatto che la donna aveva iniziato a lavorare solo a 35 anni e si trovava in una precaria condizione di salute).

(Cassazione Civile, 21 febbraio 2023, n. 5395)


Nessun mantenimento per il figlio maggiorenne che percepisce uno stipendio modesto

Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare.

(Cassazione Civile, 8 febbraio 2023, n. 3769)


I bambini non devono essere costretti a frequentare i nonni

L'art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l' 'esclusivo interesse del minore', ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote. L'apprezzamento richiesto al giudice di merito si sostanzia dunque in una valutazione in positivo della possibilità di procedere a tale coinvolgimento, quale presupposto indispensabile per l'utile cooperazione dei nonni all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori (cassata la decisione che aveva disposto l'avvio di una serie di incontri dei due figli minori con i nonni paterni ed uno zio, atteso che i giudici di merito si erano limitati a constatare dell'insussistenza di un reale pregiudizio per i minori nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni).

(Cassazione Civile, 31 gennaio 2023, n. 2881)


L’audizione del minore non è un obbligo assoluto

Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali. Al fine, però, di poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, la decisione del giudice deve poggiare su una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l'interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 336-bis c.c., attualmente vigente.

(Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 2001)


Non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero se contrario ai principi di ordine pubblico internazionale

Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l'originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L'ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162)


Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti va tutelato se vi è l’interesse dei minori

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 novembre 2022, n. 34566)


Amministrazione di sostegno: il diritto di autodeterminazione prevale sulle mere esigenze patrimoniali

La volontà contraria all'attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento principalmente o soltanto di natura fisica) non può non essere tenuta in debita considerazione, rischiandosi altrimenti di ledere il diritto di autodeterminazione.

(Cassazione Civile, ordinanza, 4 novembre 2022, n. 32623)


Sull'obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto. Detta inoltre valutazione non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato, dell’obbligo di mantenimento, ciò in quando l’adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.

(Cassazione Civile, 7 novembre 2022, n. 32727)


Addebito: irrilevante la posteriorità delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale

L’accertamento delle reiterate violenze fisiche e morali esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 ottobre 2022 n. 31351)


Lo stato di necessità e la sospensione della patente

Deve ritenersi legittima la revoca della patente per il conducente trovato alla guida della propria vettura, nonostante il titolo di guida sospeso, per raggiungere la compagna incinta che lamentava dolori al basso ventre e per portarla in ospedale allorché le allegazioni poste a sostegno della sussistenza della situazione integrante lo stato di necessità sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo il conducente depositato alcuna documentazione idonea a rappresentare che il giorno in cui è stata commessa l'infrazione fosse effettivamente in atto la situazione di pericolo prospettata.

(Cassazione Civile, 17 ottobre 2022, n. 30426)