Sulla modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli
E’ legittima la riduzione del contributo di mantenimento, in favore delle due figlie nate da una relazione more uxorio, accordata al padre istante, con rimodulazione relazionata alla diminuzione del reddito dello stesso genitore, nonché del contestuale ampliamento del diritto di visita e di frequentazione.
(Cassazione Civile, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3203)
Affido super esclusivo ad un genitore se vi è conflittualità e l’altro non svolge alcuna funzione educativa
E’ legittima la decisione del giudice di merito che dispone - in presenza di un clima di grande conflittualità familiare vissuto dai minori connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, cinismo, sfiducia, paura) ricondotte dagli stessi al comportamento materno, senza che fossero emersi condizionamenti da parte del padre considerato dai figli come la parte debole all’interno di questo conflitto – l’affido super esclusivo dei minori al padre.
(Cassazione Civile, 31 dicembre 2020, n. 29999)
Limiti alla concessione del mantenimento al figlio maggiorenne
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
(Cassazione Civile, 29 dicembre 2020, n. 29779)
Perdita dell’assegno divorzile
Pernottare spesso a casa del compagno, detenere le chiavi dell’appartamento a lui intestato, ricoprire infine cariche nelle società da lui gestite sono elementi sufficienti per ritenere che il coniuge divorziato abbia creato una nuova famiglia di fatto dopo il divorzio e quindi non possa più pretendere l’assegno divorzile.
(Cassazione Civile, ordinanza, 17 dicembre 2020, n. 28915)
Dovere di fedeltà, illecito endofamiliare e risarcimento del danno
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale.
(Cassazione Civile, 19 novembre 2020, n. 26383)
Sì al parental control su cellulari e computer dei figli adolescenti
Tra i poteri-doveri che il codice civile, ma ancor prima la Costituzione all’art. 30, assegna ai genitori, vi è innanzitutto quello di educare i propri figli, e che dunque il controllo e l’imposizione del genitore non solo sono leciti, ma diventano doverosi ogni qual volta si tratti di impartire ai figli quantomeno quel minimo di disciplina comportamentale, conforme ai principi costituzionali e alle norme penali, indispensabile per una civile convivenza, sia all’interno della famiglia, sia al di fuori di essa; come pure quando ciò sia oggettivamente ed effettivamente giustificato dalla necessità di proteggere il figlio dal pericolo concreto di un serio pregiudizio. Oggi il web rappresenta una delle principali insidie per i minori, in quanto potenzialmente in grado di condurli ad abbracciare disvalori e a tenere condotte illegali e antisociali, così come di esporli a pericoli anche gravi per la loro incolumità psicofisica. Dunque, al fine di proteggere i minori da tali rischi, il genitore ha il potere e il dovere di controllare l’attività del figlio su internet e sui social, anche tramite l’attivazione di sistemi c.d. di parental control, e quindi di intervenire laddove si renda necessario.
(Tribunale di Parma, 5 agosto 2020, n. 698)
Azione revocatoria e causa degli atti traslativi tra coniugi separati
Il trasferimento immobiliare, effettuato nell'ambito di una separazione personale, che non trovi causa nell'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare, è un’attribuzione patrimoniale gratuita e, pertanto, revocabile, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
(Tribunale di Frosinone, 24 gennaio 2020)
Sul principio dell'auto-responsabilità gravante in capo al figlio maggiorenne
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
(Cassazione Civile, 14 agosto 2020, n. 17183)
Decorrenza dell’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio: rileva la cessazione della coabitazione
L’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure, se successiva dall'effettiva cessazione della coabitazione tale pronuncia retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
(Cassazione Civile, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8816)
Sui tempi di permanenza dei genitori non conviventi col figlio minore
La regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori di età, non può avvenire in base a una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambedue i genitori, bensì deve risultare l’esito di una valutazione ponderata del giudice di merito che, principiando dall'esigenza di assicurare al minore la situazione più confacente al benessere e alla crescita armoniosa e serena, tenga altresì conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con ambedue i genitori, come pure del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione coi figli e all'esplicazione del ruolo educativo.
(Cassazione Civile, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3652)