Danno da perdita del rapporto parentale: in assenza del rapporto di parentela occorre allegare la lesione del legame affettivo

Il vincolo di sangue, non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio. Tuttavia, il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza, dovendoci essere comunque una incidenza sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.

(Cassazione Civile, 15 novembre 2023, n. 31867)


Perdita del rapporto parentale: il difetto di convivenza non costituisce elemento preclusivo della prova del danno

In tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', il difetto della convivenza con la vittima diretta non costituisce in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.

(Cassazione Civile, 29 settembre 2023, n. 27658)