Maternità surrogata: no alla trascrizione dell’atto di nascita che indichi anche il padre d'intenzione

Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci; il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.

(Cassazione Civile, 3 gennaio 2024, n. 85)


Il minore deve rimane in comunità se la madre lo manipola

E’ Legittimo il provvedimento con il quale il Giudice di merito dispone l’affidamento etero-familiare del minore con collocamento dello stesso presso una Comunità, sino al completamento del ciclo scolastico, in presenza di una situazione conflittuale tra i genitori, unitamente alla condotta manipolatoria ed alienante dell’altra figura genitoriale da parte della madre.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 ottobre 2023, n. 29814)


Per il mantenimento del "figlio adulto" vale il principio di autoresponsabilità

I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel 'figlio adulto' l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.

(Cassazione Civile, 20 settembre 2023, n. 26875)


Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: il mantenimento è dovuto fin dalla nascita

In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del bambino fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, sulla base di elementari canoni di comune esperienza. Ne consegue che il genitore che ha assunto, medio tempore l’onere di mantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quota, dal momento della nascita del bambino, sulla scorta delle regole relative ai rapporti fra condebitori solidali.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8762)


Se il figlio maggiorenne non studia e non lavora il mantenimento va revocato

Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 maggio 2022, n. 16771)


Figli maggiorenni e perdita del diritto al mantenimento

L'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la riviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (nella specie, la Corte ha ritenuto che il figlio sessantaduenne disoccupato da vent'anni non avesse diritto agli alimenti; perdere il lavoro, infatti, non fa sorgere il diritto al mantenimento).

(Cassazione Civile, 10 febbraio 2021, n. 3163)


Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche ed il diritto all’anonimato della madre biologica

Fino a quando la madre naturale è in vita, il suo diritto all'anonimato di cui la stessa si è avvalsa al momento del parto deve essere massimamente tutelato, a meno che sia la stessa donna con la propria inequivocabile condotta ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il bilanciamento dei valori di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status". A stabilirlo è la Cassazione respingendo il ricorso della figlia di una donna defunta contro la decisione della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di riconoscimento della maternità da parte di un terzo.

(Cassazione Civile, 22 settembre 2020, n. 19824)


Sul dovere di mantenere i rapporti con la prole

In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore.

(Cassazione Civile, 6 marzo 2020, n. 64719)


Diritto del figlio di conoscere le generalità della madre biologica

Nell'ipotesi di parto anonimo, il figlio ha diritto di accedere alle informazioni relative all'identità della madre nel momento in cui quest’ultima non sia più in vita, non trovando applicazione il termine previsto dall'art. 93, comma 2, (Certificato di assistenza al parto) d.lgs. n. 196/2003.

(Corte di Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3004)


Risarcibile il danno al figlio per “assenza” del padre

Il pregiudizio derivante dal rifiuto del padre di stabilire qualsiasi contatto con il figlio disabile non è compensabile dalle maggiori attenzioni materne ed è risarcibile, con liquidazione equitativa, avendo come riferimento le tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita della relazione parentale conseguente a decesso provocato da terzi.

(Tribunale di Milano, 13 marzo 2017)