Sul danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal figlio per la totale assenza della figura paterna
La violazione dei doveri genitoriali non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., che possono essere liquidati anche attraverso il ricorso alla valutazione equitativa “pura”.
(Cassazione Civile, 12 maggio 2022, n. 15148)