Figlia fuoricorso e disoccupata: nessun mantenimento a meno che non provi di essersi adoperata nella ricerca di un lavoro
Alla luce del principio di autoresponsabilità, risulta esigibile l’utile attivazione del figlio maggiorenne nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Da ciò discende che l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. È il figlio che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
(Cassazione Civile, ordinanza, 8 giugno 2023, n. 16327)