Il cognome non costituisce segno distintivo forte per un minore in tenera età
Non può prospettarsi il consolidamento dell’identità del minore di un anno quanto al matronimico ricevuto alla nascita, né il riferimento alla trama dei rapporti personali addotti può costituire motivo di valutazione dell’interesse del minore, in assenza della prova di elementi oggettivi e concreti di pregiudizio. Pertanto, nell’interesse della minore va anteposto il cognome paterno a quello materno.
(Corte d’Appello di Bari, 29 giugno 2023)