Nessuna aggiunta del cognome paterno se il minore lo rifiuta
E’ ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore, sulla scorta di un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale, a condizione che non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva dell’identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
(Cassazione Civile, ordinanza, 2 novembre 2023, n. 30404)