Il finanziamento dei soci e la postergazione del rimborso

Il principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci dell’art. 2467 Cod. Civ. per le società a responsabilità limitata è dettato al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società cosiddette “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.
Qualora tali finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, siano stati concessi in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, essi possono essere rimborsati solo una volta che siano stati integralmente soddisfatti tutti i creditori sociali, dovendo peraltro essere immediatamente restituiti se effettuati nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

(Tribunale di Reggio Emilia, 8 febbraio 2018, n. 204)