La mancanza della firma digitale nella relata non è causa di inesistenza dell’atto
L’irritualità della notificazione a mezzo PEC, come la mancanza nella relata della firma digitale dell’avvocato notificante, non comporta l’inesistenza dell’atto, potendo essere riscontrata la stessa attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore indicato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, raggiungendo così la conoscenza dell’atto e quindi lo scopo legale della notifica.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 giugno 2021, n. 16746)