Legittima la clausola dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale che consente l’alienazione senza autorizzazione del tribunale

La modifica dell'atto di costituzione del fondo finalizzata ad inserire la possibilità per i coniugi ai concedere ipoteca sull'immobile compreso nel fondo patrimoniale, al fine di ottenere un nuovo finanziamento da parte delle banche per eliminare l'esposizione debitoria della società «unica o prevalente fonte di sostentamento della famiglia», anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, così anche evitando possibili azioni revocatorie, risponde all'interesse della famiglia, strettamente legato al risanamento dell'attività commerciale. Le parti possono sin dall'atto costitutivo derogare a quanto stabilito dall'art.169 c.c., lo possono legittimamente fare anche successivamente, apportando modifiche alla convenzione, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare.

(Cassazione Civile, 22 novembre 2023, n. 32484)


Ipoteca dei beni del fondo ed onere della prova

L'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, e comunque grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

(Cassazione Civile, 9 novembre 2016, n. 22761)


Il fondo patrimoniale, il fallimento e il dovere morale

La costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogno della famiglia non integra di per sé un dovere giuridico, ma configura un atto a titolo gratuito. Tale atto è suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza in concreto una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione. Pertanto, il mero fatto dell’estensione del fondo patrimoniale anche all'appartamento adibito a residenza familiare non basta per provare la sussistenza delle suddette condizioni.

(Cassazione Civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2820)