Revoca del fondo patrimoniale
L’accordo in sede di separazione personale tra i coniugi che richiami un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti, non è in grado di mutare la natura gratuita dell’atto costitutivo e la derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all’origine da uno dei due coniugi, di tal che l’atto di costituzione del fondo è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., ricorrendone gli altri presupposti di legge.
(Cassazione Civile, ordinanza, 9 aprile 2019, n. 9798)