Il frazionamento della domanda e l’interesse valutabile della sua tutela
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, con costi di duplicazione di attività istruttoria e conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c..
(Tribunale di Napoli, ordinanza 28 dicembre 2017)