Vendita sottocosto ed atti di concorrenza sleale parassitaria

La vendita sottocosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3), c.c. solo se si connota come “illecito antitrust”, in quanto posta in essere da un’impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l’illecito concorrenziale da “dumping” interno.

(Cassazione Civile, 7 febbraio 2020, n. 2980)