Falsificare un assegno non trasferibile è (solo) illecito civile

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a), e trasformato in illecito civile.

(Cassazione Penale, SSUU, 10 settembre 2018, n. 40256)