Se la domanda di servitù non è trascritta, la sentenza non è opponibile all’acquirente del fondo servente

Nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c..

(Cassazione Civile, 17 ottobre 2023, n. 28779)