“Immobili da costruire” ai sensi dell’art. 72 bis l.fall e facoltà del curatore

“Immobili da costruire” ai sensi dell’art. 72 bis l.fall. devono intendersi gli edifici per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. La norma di cui all’art. 72 bis l.fall. costituisce ulteriore specificazione della norma di più ampio contenuto di cui all’ottavo comma dell’art. 72 l.fall., dovendo apprezzarsi la circostanza che, mentre quest’ultima si riferisce a tutti i preliminari di vendita trascritti, il disposto dell’art. 72 bis l.fall. viene ulteriormente a restringere il campo di applicazione, che risulta limitato a quelli soli fra questi che abbiano ad oggetto immobili ancora da edificare ovvero ancora in corso di costruzione e tali da non poter ottenere il rilascio del certificato di agibilità. Ne consegue che, essendosi in presenza di un rapporto a cascata di specialità fra primo comma dell’art. 72 l.fall., ottavo comma di tale medesima norma e art. 72 bis l.fall., abbia appunto a trovare applicazione, nel caso di preliminare trascritto avente ad oggetto immobili da costruire, tale ultima norma, in forza della quale compete al curatore la facoltà di sciogliersi dal preliminare.

(Tribunale di Padova, 30 maggio 2019, n. 1024)