Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo da parte dell’imprenditore cancellato

Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 L Fall. impedisce all’imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l’ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l’intervenuta e consapevole scelta di cessare l’attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude ipso facto l’utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare.

(Cassazione Civile, 20 febbraio 2020, n. 4329)