Sulla vendita del macchinario agricolo sprovvisto della documentazione identificativa
Nella vendita di veicoli a motore la mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto e che, a norma dell’art. 1453, comma 3, c.c., non assume rilevanza la consegna tardiva, non potendo più il compratore adempiere a tale obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione. Il principio è applicabile anche alla documentazione inerente i veicoli del tipo di quelli oggetto del contratto di compravendita in esame, ovvero la targhetta identificativa contenente il numero del telaio della roto-pressa, qualificabile come macchina agricola, ai sensi dell’art. 57 c. strad..
(Cassazione Civile, 30 marzo 2021, n. 8767)