L’obbligazione naturale e l’indebito arricchimento nella convivenza

Quando il conferimento del denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro nella costruzione della casa adibita a dimora comune, avviene non a favore esclusivo del partner per aiutarlo nella costruzione della sua casa, bensì in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per la costruzione e la fruizione di un immobile nel quale entrambi avrebbero dovuto condividere il futuro, alla cessazione della convivenza il convivente, che non si è tutelato in alcun modo e al quale non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha contribuito a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, avrà comunque diritto a recuperare il denaro versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento.
Nel caso specifico, i conferimenti erogati dal convivente non potevano essere ricondotti nell’alveo delle obbligazioni naturali, in quanto, all’epoca dei fatti, i due erano soltanto fidanzati, non convivevano ancora e non formavano, quindi, una famiglia di fatto, ragion per cui non sussisteva alcuna obbligazione naturale che potesse giustificare la non ripetibilità di quei conferimenti. Inoltre, si trattava di conferimenti e di esborsi consistenti che si collocavano oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascun partner.

(Cassazione Civile, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732)