Il principio della c.d. insolvenza «statica»

Il principio della c.d. insolvenza ‘statica’ secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, è applicabile unicamente per le società in stato di scioglimento e liquidazione e non anche per le società che abbiano concesso un affitto l’azienda, per le quali invece vale il generale principio secondo cui lo stato di insolvenza deve essere desunto dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato.

(Cassazione Civile, 2 novembre 2022, n. 32280)