Disabile cade dal pulmino: sono responsabili l’Ausl e la Cooperativa
La condizione giuridica dell’interdetto è modellata su quella del minore, sebbene la minore età e la malattia mentale non siano situazioni equiparabili dal punto di vista naturalistico: nello specifico, deve riconoscersi che la giurisprudenza formatasi in merito al trasporto degli alunni delle scuole muove da una considerazione comune a quella delle persone con disabilità, data dal fatto che anche gli alunni sono considerati privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza e che, per tale ragione, necessitano di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso e della commisurazione nella predisposizione delle misure occorrenti al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari, comprendendo l’accompagnamento tramite lo scuolabus anche la responsabilità dell’autista del veicolo tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo senza che possano costituire esimenti della responsabilità le eventuali disposizioni date dai genitori (quale quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore.
(Cassazione Civile, 20 marzo 2023, n. 7922)