Liquidazione interessi maggiorati
In materia di interessi legali ai sensi dell’art 1284, comma 4, c.c., la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. (art. 1284 4° comma: Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
L’individuazione della disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie è un’operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell’autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generalis.
(Tribunale di Firenze, 24.01.2017)