Per annullare il contratto non basta il pregiudizio per l’incapace

Ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale – a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale – non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all’incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell’altro contraente.

(Cassazione Civile, ordinanza, 11 luglio 2023, n. 19630)