Per la corretta informazione dell’investitore non basta la dichiarazione resa dal cliente sul modulo in ordine alla natura dell’operazione

In tema di responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi, ai sensi dell’art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998, in presenza di contestazione la banca deve dimostrare di aver preventivamente adempiuto all’obbligo di fornire un’informazione concreta e specifica sulle caratteristiche del prodotto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, non essendo sufficiente, a tale scopo, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla consapevolezza circa la natura di “operazione non adeguata” rispetto al suo profilo di investitore. Tale dichiarazione, infatti, non costituisce dichiarazione confessoria e non è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell’intermediario, l’adempimento degli obblighi informativi.

(Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2017, n. 21839)