Sulla richiesta in corso di causa di esibizione degli estratti conto

La norma dell'art. 119, comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari - non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. Non può dunque risultare corretta una soluzione che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca; né tanto meno una soluzione che addirittura pretenda il completo decorso del termine stabilito dalla norma perché la banca consegni la documentazione contrattuale e contabile richiesta dal cliente. Simili ricostruzioni non risultano solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge (tendendo in realtà a trasformare uno strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo). Il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari - anche in sede giudiziaria -, non dovendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dell'art. 210 c.p.c. (cfr., in specie, le pronunce di Cass. n. 31649/2019; Cass., n. 3875/2019; Cass. n. 27769/2019).

(Cassazione Civile, 11 marzo 2020, n. 6975)


Obblighi informativi dell’istituto di credito

In caso di vendita da parte di istituti di credito di preziosi poi rivelatisi di valore inferiore rispetto a quello di acquisto, il fondamento normativo della responsabilità della banca deve ravvisarsi o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui la banca abbia contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata.

(Tribunale di Modena, 10 marzo 2020, n. 352)