Nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto

In tema di fideiussione relativa a un contratto di mutuo, non può ravvisarsi nullità della fideiussione, per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, e dei doveri informativi da parte della Banca, ove la garanzia prestata non riguardi un nuovo credito, ma il credito originario scaturente dal finanziamento (nel caso di specie, era emerso anche che, ai sensi dell’art. 4 del contratto di garanzia, il garante si era assunto l’onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la Banca).

(Tribunale di Marsala, 4 dicembre 2020, n. 2394)