Liquidazione controllata: nessuna prededuzione per il compenso dell’avvocato che assiste il debitore

Tenuto conto che nella liquidazione controllata il ricorso per l’apertura di detta procedura può essere presentato “personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, per cui i relativi compensi non sono assistiti dalla prededuzione, considerato, inoltre, che l’art. 6 lett. a) CCII limita ora espressamente la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall’OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano.

(Tribunale Ascoli Piceno, 13 Luglio 2023, Dott. Sirianni)