Disconoscimenti, riconvenzionali ed eccezioni infondate: temerarietà

Configura temerarietà l’aver proposto un’opposizione con evidenti finalità dilatorie, formulando contestazioni ininfluenti (“disconoscimento” della data dell’assegno; nullità dell’assegno a fronte di un’azione causale non contestata) o palesemente infondate (inesigibilità della restituzione) ed avanzando un’infondata domanda di risarcimento di un preteso mancato guadagno.
Il danno per la lite temeraria viene liquidato equitativamente in misura corrispondente alla metà delle spese di soccombenza.

(Tribunale di Parma, 24 marzo 2018)