Responsabilità del curatore per mancata liberazione dell’immobile
L’art. 80, comma 2, l. fall ., secondo il quale il curatore fallimentare può in qualunque momento recedere dal contratto di locazione corrispondendo al locatore un giusto compenso, è applicabile solo nel caso in cui, alla data della dichiarazione di fallimento, sia in vigore una locazione di cui il fallito sia parte. Tale norma non è invece applicabile laddove il contratto risulti in quel momento già caducato. In tal caso la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta priva di titolo giuridico e quindi fonte di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue che il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l’obbligazione risarcitoria viene a carico del fallimento ex art. 111, n. 1, l. fall..
(Cassazione Civile, 3 luglio 2019, n. 17804)