Tutela del made in Italy: l’origine estera di un prodotto deve essere ben visibile

L'apposizione del marchio aziendale con nome e cognome italiani, registrato, sulle confezioni, in assenza di diversa indicazione di origine e provenienza estera (precisamente cinese), integra l'ipotesi di fallace indicazione di origine e provenienza, trattandosi di condotta idonea a trarre in inganno il consumatore circa l'esatta origine geografica del prodotto (nella specie, l'indicazione 'Made in China' era poco visibile e sull'etichetta delle scarpe che raffigurava il marchio italiano, segno evocativo di una realizzazione che si era avvalsa del rinomato know-how italiano, non c'era alcuna indicazione che facesse intendere l'importazione da un paese estero delle calzature).

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 giugno 2022, n. 20226)


Il produttore è autorizzato all’uso del marchio registrato in data precedente alla Denominazione di Origine Protetta

La differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l’interesse comune, rappresentato dall'uso e dal nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l’indicazione dell’origine è in grado di garantire al prodotto, per cui il titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l’uso del marchio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento n. 510/2006, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso.

(Cassazione Civile, 23 ottobre 2019, n. 27194)


Funzione dei disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

Ai sensi del d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 52, comma 2, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione.

(Cassazione civile, 4 settembre 2019, n. 22079)


I limiti dell’imitazione parassitaria

La tutela del marchio registrato ha luogo nel caso in cui la doglianza riguarda un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell’identità o somiglianza fra segni, possa determinarsi un rischio di confusione per i clienti. Tale rischio deve essere l’effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, sia delle affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati, con riferimento al consumatore medio, ma tenendo sempre conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato.

(Cassazione Civile, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 26000)