Il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogniqualvolta la conclusione dell’affare è conseguenza dell’attività di intermediazione
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, l’acquirente aveva sottoscritto un nuovo contratto preliminare di compravendita del medesimo bene in relazione al quale il mediatore aveva prestato la propria attività, con la conseguenza che a quest’ultimo spettava il diritto al pagamento della provvigione maturata sul rilievo che l’acquirente era entrato in relazione con la proprietaria dell’immobile per effetto dell’opera di mediazione da lui prestata, che aveva inciso in maniera decisiva anche per la stipulazione del successivo contratto preliminare).
(Cassazione Civile, 2 febbraio 2022, n. 3134)