L’audizione del minore non è un obbligo assoluto

Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali. Al fine, però, di poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, la decisione del giudice deve poggiare su una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l’interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 336-bis c.c., attualmente vigente.

(Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 2001)