Sul conflitto tra genitori per l’iscrizione alla scuola
In materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia – non possa non essere – quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (nella specie relativa all’iscrizione ad una scuola primaria e dell’infanzia – che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico collocati anche in zone urbane diverse – vi è, dunque, la necessità – da parte del giudice di merito – di verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall’abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l’assolvimento dell’esborso economico da parte del padre non può costituire l’elemento dirimente).
(Cassazione Civile, 19 settembre 2023, n. 26820)