Sul ripianamento di perdite pregresse mediante erogazione, da parte della stessa banca creditrice, di un nuovo finanziamento di credito ipotecario
L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus.
(Cassazione Civile, 25 gennaio 2021, n. 1517)