Nullo il mutuo cosiddetto di scopo se il denaro viene utilizzato per fini diversi

Il mutuo di scopo è nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l’accordo, tra l’istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità, ivi compresa quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante.

(Cassazione Civile 19.10.2017 n. 24699)