Fondo patrimoniale non annotato dal Comune: il notaio non è responsabile

Comune dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale.
In tema di costituzione del fondo patrimoniale, al notaio incombe, entro trenta giorni, di richiedere l’annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma non spetta anche il compito di controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta. L’obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto la responsabilità del notaio per la mancata esecuzione, da parte del Comune, dell’annotazione di un atto di costituzione di fondo patrimoniale; a causa del ritardo dell’annotazione, due coniugi non avevano potuto opporre la destinazione di un immobile nel fondo patrimoniale e quindi il bene era stato oggetto di espropriazione nell’ambito di un’azione promossa dall’Erario nei confronti di uno dei due coniugi).

(Cassazione Civile, 1 settembre 2023, n. 25567)