Notifica via pec dopo le ore 21
La notifica effettuata via PEC dopo le ore 21 si perfeziona, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo, con tutte le conseguenze del caso sull'eventuale improcedibilità dell'atto notificato per la scadenza del termine.
(Cassazione Civile, 27 settembre 2018, n. 23225)
Gli oneri di controllo e verifica della casella PEC
Nonostante si dimostri giudizialmente che l’indirizzo PEC comunicato dalla società in bonis al registro delle imprese non sia nella sua disponibilità e sia in realtà utilizzato da altra società, seppur collegata alla fallita, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e gli altri atti relativi alla fase prefallimentare risultano correttamente adempiuti, poiché dal momento dell’indicazione della casella PEC al registro delle imprese, essa diventa ufficialmente la PEC della società, con tutti gli oneri di controllo e verifica di quanto in essa inviato.
(Cassazione Civile, ordinanza 21 giugno 2018, n. 16365)
La notifica in cancelleria e decorso del termine breve
La notificazione presso il domicilio eletto divenuto inefficace per la sopravvenuta cancellazione o decesso del procuratore domiciliatario non costituisce una condizione necessaria al fine di procedere alla notificazione in cancelleria. Pertanto, la notifica della sentenza per far decorrere il termine breve può avvenire direttamente, ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria della medesima Autorità Giudiziaria adita.
(Cassazione civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2814)