Sul concorso di colpa del motociclista caduto a causa di una buca stradale
Deve ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo la condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che essa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e non prevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui Io è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 dicembre 2021, n. 39965)
Telefonate mute di notte e risarcimento del danno morale
L’intestatario dell'utenza deve ritenersi responsabile, fino a prova contraria, delle molestie perpetrate dalla linea telefonica dalla quale sono partite le chiamate insistenti, sulla base di un ragionamento secondo cui è massima d'esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2021, n. 39442)
Sulla lesione del diritto alla riservatezza, alla reputazione e all’immagine
Deve essere risarcito il danno sofferto da una donna in conseguenza dell’ampia diffusione (anche in abbinamento ad un numero del settimanale TV Sorrisi e Canzoni) di un DVD, contenente il video girato di notte in una via di Napoli relativo ad una canzone (“Oi nenna né”) di un DVD, alle cui spalle la signora compariva in compagnia, mano nella mano, di un uomo che non era suo marito e con il quale aveva una relazione sentimentale clandestina, senza che nessuno le avesse chiesto il previo consenso a divulgare la propria immagine.
(Cassazione Civile, ordinanza, 25 novembre 2021, n. 36754)
Sul risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima (nella specie relativa alla morte di un bambino di quattro anni, confermata la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti, dell'età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale).
(Cassazione Civile, 25 maggio 2021, n. 14422)
Sul danno subito dall'alunno nel corso della ricreazione
Nel caso di danno subito dall'alunno va esclusa la responsabilità degli insegnanti e dell'Istituto allorché sia emersa l'assoluta repentinità e imprevedibilità dell'evento nonché l'insussistenza di una condotta negligente delle insegnanti e della mancata adozione di misure idonee preventive di tipo organizzativo o disciplinare (nella specie, l'alunno infortunato si era abbassato per raccogliere una penna quando, all'improvviso, un compagno di classe, inciampando, gli era finito addosso, facendogli battere il volto sul pavimento e causandogli la frattura di tre denti).
(Cassazione Civile, 24 giugno 2020, n. 12410)
Il risarcimento del danno deve comprendere anche l’IVA salvo il diritto del danneggiato al rimborso o alla detrazione
L’IVA è da includere nel risarcimento del danno, ancorché il danneggiato non abbia ancora affrontato la spesa e non abbia prodotto la fattura, risultando sufficiente il semplice preventivo o anche la valutazione del danno per quantificare l’importo dovuto a titolo di indennizzo e, sulla base di questo, calcolare poi l’imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota prevista dalla legge. Tale regola generale soffre un’eccezione nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata, non essendo, in dette ipotesi, suscettibile di essere inclusa l’iva nelle poste risarcitorie.
(Tribunale di Pisa, 8 giugno 2020, n. 574)
Terzo trasportato
Ove la circolazione sia avvenuta senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza, si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo e, pertanto, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del veicolo, anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
(Cassazione Civile, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095)
Perdita della capacità lavorativa e soggetto non percettore di reddito
Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.): a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) in secondo luogo, se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima.
(Cassazione Civile, ordinanza, 26 maggio 2020, n. 9682)
Il risarcimento delle sofferenze ulteriori
Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
(Cassazione Civile, ordinanza, 26 maggio 2020, n. 9865)