Compravendita immobiliare in più fasi
L'accordo denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obbligano alla stipula di un successivo contratto preliminare, è valido solo ove emerga la configurabilità dell'interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali.
(Cassazione Civile, ordinanza 20 marzo 2019, n 7868)
Le trattative non rappresentano riconoscimento del diritto altrui
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato.
(Cassazione Civile, 27 febbraio 2019, n. 5721)
Responsabilità contrattuale della società di consulenza per la mancata partecipazione a gare pubbliche d’appalto
Va riconosciuto all'impresa attrice il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, patito per la preclusa possibilità di partecipare a gare pubbliche in conseguenza dell’inadempimento imputabile alla società di consulenza, che si era obbligata, per conto dell’attrice, a compilare ed inoltrare l’istanza di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali presso l’ente pubblico competente.
Trattasi di un pregiudizio patrimoniale certo nella sua esistenza, ma la cui prova dell’esatto ammontare risulta impossibile o, comunque, eccessivamente difficile per la parte danneggiata: è pertanto giustificato il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.. I criteri orientativi per la quantificazione del danno da perdita di chance sono almeno tre: (1) il valore delle procedure di selezione a cui la danneggiata ha allegato di non avere potuto partecipare; (2) la circostanza che la chance di aggiudicazione costituisce un bene della vita che, ove monetizzato, va valutato in termini inferiori rispetto all'utile che sarebbe conseguito dall'esecuzione dei servizi in caso di aggiudicazione, nonché (3) l’allegazione che l’attore disponesse o meno di una capacità tecnica, finanziaria ed operativa di aggiudicarsi e dare esecuzione a tutti gli appalti alle cui gare non ha potuto partecipare.
(Tribunale di Milano, 25 gennaio 2019)
Convivenza e contributi volontari per la costruzione della casa
I contributi, in lavoro o in natura, prestati volontariamente da un partner per la realizzazione di una dimora comune e, dunque, non a fondo perduto e non a vantaggio esclusivo dell'altro, non sono sottratti all'operatività del principio della ripetizione dell'indebito.
(Cassazione Civile, 7 giugno 2018, n. 14732)
La promessa di pagamento che contiene le ragioni e i fatti da cui deriva il debito ha natura di confessione
La promessa di pagamento ha una specifica rilevanza processuale (come prevede l'art. 1988 Cod. Civ.), dispensando colui che la sfrutta in giudizio di provare i fatti costitutivi della pretesa su cui si fonda. Se però la promessa di pagamento contiene anche l'indicazione delle ragioni e dei fatti da cui deriva il debito relativo, allora acquisisce natura di confessione. Quest'ultima, essendo prova legale, può essere revocata soltanto dimostrando l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione come prevede l'art. 2732 Cod. Civ..
(Cassazione Civile, 20 aprile 2018, n. 9880)
Cessione del credito ed accettazione
L’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza e non assume la natura di ricognizione del debito, ne´ tale natura può desumersi dal silenzio del debitore atteso che l’obbligo di diligenza del debitore di cui all’art. 1176 c.c. è imposto solo nell’adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l’informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere.
(Cassazione civile, Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3184)
Liquidazione interessi maggiorati
In materia di interessi legali ai sensi dell’art 1284, comma 4, c.c., la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. (art. 1284 4° comma: Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
L’individuazione della disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie è un’operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell’autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generalis.
(Tribunale di Firenze, 24.01.2017)