Se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
(Cassazione Civile, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297)
La genesi della vicenda si ritrova nella notifica di un decreto ingiuntivo, da parte del fornitore di energia elettrica, nei confronti di una società utente, per il pagamento degli importi contenuti in alcune fatture e riferiti a consumi superiori alla norma.
La società utente presentava opposizione, contestando la pretesa creditoria e la stessa debenza degli importi ivi indicati, ma il tribunale, ritenendole entrambe pienamente provate, la rigettava.
lo stesso accadeva in appello, da qui il ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha innanzitutto sostenuto che il contratto e le fatture non bastassero a giustificare gli importi addebitati.
Tenuto conto però del fatto che il contatore era stato accettato da entrambi i contraenti come strumento di contabilizzazione dei consumi, ricadeva sull’utente dimostrare l’anomalia del suo funzionamento.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tali disfunzioni dipendono per lo più da guasti occulti o che comportano verifiche tecniche che l’utente non è in grado di eseguire, poiché sprovvisto delle necessarie competenze tecniche (sentenza n.13605/2019).
Pertanto, conclude la Corte, è necessario fare riferimento ad una serie articolata di criteri di riparto dell’onere probatorio, che ricadono su entrambi i soggetti.
Dunque, se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività.
Al gestore spetta invece l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
Se, invece, l’utente contesta l’eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l’onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell’adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.