Risarcimento per ritardo del volo
Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto, deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento.
(Cassazione Civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584)